Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari della provincia di Cremona
martedì 15 marzo 2022 | in NEWS
Alla scadenza di un qualsiasi contratto di locazione, il conduttore è tenuto a restituire l’immobile al locatore nel medesimo stato in cui l’ha ricevuto. In caso di danneggiamenti, quest’ultimo può richiedere un risarcimento.
Ogni qualvolta non vengano rispettate le clausole del patto di locazione tra conduttore e locatore, non è solo possibile procedere con la risoluzione anticipata che prevede lo sfratto dell’inquilino inadempiente e moroso, ma si può anche condurre una richiesta per il risarcimento danni alla scadenza del contratto di locazione. La causa più frequente che porta a tale decisione consiste nel mancato rispetto del regolamento da parte del conduttore oppure un utilizzo del locale diverso da quanto precedentemente pattuito.
In riferimento all'articolo 1590 del Codice Civile, quando un contratto di locazione giunge a scadenza, sul conduttore grava l’obbligo di restituire il bene al locatore nel medesimo stato in cui l’ha precedentemente ricevuto, ovvero in buono stato di manutenzione in conformità dell’articolo 1575.
Tuttavia, al momento della scadenza e alla conseguente restituzione dell’immobile, può succedere che questo si presenti in uno stato diverso da quello in cui era stato ricevuto dagli affittuari. Il bene, quindi, potrebbe presentare un semplice deterioramento dovuto all’uso o conseguente ad una mancata effettuazione di interventi di manutenzione oppure ancora a causa di gravi danni.
Nel caso in cui il locatore attesti un danneggiamento del locale, questo può procedere con una richiesta di risarcimento del danno contratto di locazione.
In caso di danni accertati al momento della restituzione del bene da parte del conduttore, per ottenere il risarcimento del danno alla scadenza del contratto di locazione sarà necessario dimostrare il torto subito ed essere in possesso di prove che attestino che l’immobile è stato riconsegnato in stato diverso da quello in cui era stato ricevuto.